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REVISIONE DELL'ALBO SPECIALE DELLE PERSONE
IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTINATORE |

Il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con pubblico manifesto, invita gli
elettori del Comune uomini e donne, disposti ad essere inseriti nell'Albo
speciale delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio, a fare
domanda entro il mese di novembre.
L'Ufficiale elettorale aggiorna l’albo nel mese
di gennaio di ogni anno, integrandolo con i nominativi di coloro che,
avendone i requisiti, hanno presentato domanda entro il 30 novembre
dell’anno precedente e cancellando coloro che hanno perso i requisiti
prescritti dalla legge. Vengono altresì cancellati dall’albo coloro che,
chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza
giustificato motivo.
In caso di
consultazioni elettorali l'Ufficiale Elettorale
** procede, nei termini
stabiliti dalle vigenti normative elettorali:
***
Alla nomina degli scrutatori per ogni sezione
elettorale del Comune di:
- Un numero di
nominativi pari a quello occorrente;
- Alla formazione di una graduatoria di nominativi
supplenti in caso di eventuale rinuncia o
impedimento.
Ia scelta avviene
nel corso di una seduta pubblica e due giorni
prima della data prestabilita, il Sindaco con manifesto rende noto il
giorno l'ora e il luogo delle operazioni di nomina, invitando i cittadini
interessati ad assistere a tale
operazione.
La nomina viene notificata agli interessati
ed in caso
di grave impedimento ad assolvere l'incarico, l’interessato, entro
48 ore dalla medesima notifica, deve presentare rinuncia al Sig. Sindaco.

Essere elettore del Comune;
Non avere superato il 70° anno di età;
Essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Domanda in carta semplice con indicazione delle generalità, luogo e data di nascita,
residenza, titolo di studio e professione, da trasmettere al comune di Nocera
Umbra - Ufficio Elettorale o consegnarla direttamente
all'Ufficio Protocollo.

Entro il mese di novembre.

Per ogni ulteriore e
dettagliata informazione rivolgersi al Sig. Paolo Stefanelli - Responsabile
dell'Ufficio
Elettorale nei giorni ed orari di apertura al pubblico o contattarlo
direttamente al numero 0742 834015.
**
Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali
provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione
elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al
segretario comunale o a un funzionario
***
Art. 9.
(Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8
marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti
parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"entro il mese di febbraio".
3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione
elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla
sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata e' data
comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro
gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla
ricezione della notizia".
4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la
data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica
adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo
pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima
sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune,
scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero
pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel
predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera
a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia
determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla
formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti
nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi
compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti
di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità.
Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della
Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti e' proclamato
eletto il piu' anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e comunque non oltre
il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori
l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico
deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina,
al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti
con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma
1. 4. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno
precedente le elezioni".
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