REVISIONE DELL'ALBO SPECIALE DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTINATORE


Il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con pubblico manifesto, invita gli elettori del Comune uomini e donne, disposti ad essere inseriti nell'Albo speciale delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio, a fare domanda entro il mese di novembre.
L'Ufficiale elettorale
aggiorna l’albo nel mese di gennaio di ogni anno, integrandolo con i nominativi di coloro che, avendone i requisiti, hanno presentato domanda entro il 30 novembre dell’anno precedente e cancellando coloro che hanno perso i requisiti prescritti dalla legge. Vengono altresì cancellati dall’albo coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo.


In caso di consultazioni elettorali l'Ufficiale Elettorale ** procede, nei termini stabiliti dalle vigenti normative elettorali:

 

*** Alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune di:

 - Un numero di nominativi pari a quello occorrente;

 - Alla formazione di una graduatoria di nominativi supplenti in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

 

Ia scelta  avviene nel corso di una seduta pubblica e due giorni prima della data prestabilita, il Sindaco con manifesto rende noto il giorno l'ora e il luogo delle operazioni di nomina, invitando  i cittadini interessati ad assistere a tale operazione.

 

La nomina viene notificata agli interessati ed in caso di grave impedimento ad assolvere l'incarico, l’interessato, entro 48 ore dalla medesima notifica, deve presentare rinuncia al Sig. Sindaco.

 



Essere elettore del Comune;
Non avere superato il 70° anno di età;
Essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.



Domanda in carta semplice con indicazione delle generalità, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e professione, da trasmettere al comune di Nocera Umbra - Ufficio Elettorale o consegnarla direttamente all'Ufficio Protocollo
.


Entro il mese di novembre.

 

Per ogni ulteriore e dettagliata informazione rivolgersi al Sig. Paolo Stefanelli - Responsabile dell'Ufficio Elettorale nei giorni ed orari di apertura al pubblico o contattarlo direttamente al numero 0742 834015.

 

 

**   Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).

 

1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario

 

*** Art. 9.

(Nomina degli scrutatori)

 

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"entro il mese di febbraio".
3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".