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Testo della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale) come recepito con s.m.i. ed
aggiornato, con le modifiche ed integrazioni disposte dalla legge
regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale) pubblicata nel BURU
del 5 gennaio 2010 – suppl. ord. n. 1
TITOLO I
Disposizioni generali
1.
Norme generali.
2.
Numero dei consiglieri regionali -
Ripartizione tra le circoscrizioni.
3.
Durata in carica dei consigli
regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.
TITOLO II
Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità
4.
Elettorato attivo e passivo.
5.
Cause di ineleggibilità.
6.
Cause di incompatibilità.
7.
Cause di decadenza.
TITOLO III
Procedimento elettorale
8.
Ufficio centrale circoscrizionale
e regionale.
9.
Liste di candidati.
10.
Esame ed ammissione delle liste -
Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.
11.
Operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle
liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la
votazione.
12.
Norme speciali per gli elettori.
13.
Voto di preferenza.
14.
Invio del verbale delle sezioni
all'Ufficio centrale circoscrizionale.
15.
Operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.
16.
Surrogazioni.
16-bis.
Supplenza.
TITOLO IV
Convalida degli eletti e contenzioso
17.
Convalida degli eletti.
18.
Poteri del Consiglio regionale in
materia di decadenza e di incompatibilità.
19.
Ricorsi.
TITOLO V
Disposizioni finali
20.
Svolgimento contemporaneo delle
elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle
elezioni provinciali e comunali.
21.
Spese.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
22.
Attuazione delle prime elezioni
regionali.
23.
Norme per la convocazione dei
comizi per la prima elezione dei consigli regionali.
24.
Norme in materia di
ineleggibilità.
25.
Sede e segreteria provvisorie del
Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del
Consiglio stesso.
26.
Spese per la prima elezione dei
consigli regionali.
Allegati
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Norme
generali.
I consigli
regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio
universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti.
L'assegnazione
dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione
proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e
recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
Ogni elettore
dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei
limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
Il territorio
di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali
corrispondenti alle rispettive province.
I consiglieri
regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
Salvo quanto
disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, nelle
parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.
2. Numero
dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.
Il consiglio
regionale è composto:
di 80 membri
nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri
nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri
in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri
in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri
nelle altre regioni.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il
numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del
relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e
assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La
determinazione dei seggi del consiglio regionale e la loro
assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate
con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La popolazione
è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale
della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto centrale di statistica.
3. Durata
in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro
rinnovazione.
I consigli
regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma
seguente.
Le elezioni
del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta
domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di
scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si
procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.
Il quinquennio
decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
Le elezioni
sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il decreto di
convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma
dell'articolo precedente devono essere [notificati al Presidente
della giunta regionale e]
comunicati ai sindaci della regione.
I sindaci dei
comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito
manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della
data stabilita per le elezioni.
Il decreto di
convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti
delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
TITOLO II
Elettorato
- Ineleggibilità - Incompatibilità
4. Elettorato
attivo e passivo.
Sono elettori
i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle
disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
entro il primo giorno dell'elezione.
[Sono
eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano
compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della
elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di
alfabetismo].
5. Cause
di ineleggibilità.
[Non sono
eleggibili a consigliere regionale:
1) i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato;
2) i giudici
ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio
superiore della magistratura;
3) il capo
della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori
generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il
Ministero dell'interno;
4) i
Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti
civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o
equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
5) i
magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro
funzioni;
6) gli
ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
7) i capi
degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella
regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di
regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che
esercitano le loro funzioni nella regione;
8) gli
impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli
organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;
9) i
dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano
servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;
10) i
segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i
segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.
Le cause di
ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le
funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio
di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni
atto inerente all'ufficio rivestito.
In caso di
scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di
ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate,
la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia
anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.
Sono poi
ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di
diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in
generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e
consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche
se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di
accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di
ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da
Governi esteri.
Sono altresì
ineleggibili a consigliere regionale:
a)
coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti,
istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti
o aziende;
b)
coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa
dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo
della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il
conto;
c) gli
amministratori della regione o degli enti o aziende da essa
dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al
suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via
giudiziaria da meno di cinque anni.
Sono infine
ineleggibili a consigliere regionale:
1) i titolari
o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la
regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per
concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità
economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la
osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico
interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;
2) i titolari,
amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e
sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia
di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano
concessi in forza di una legge generale della regione;
3) i
consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente
l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma,
vincolate alla regione nei modi di cui sopra.
Dalla
ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi
di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici].
6. Cause
di incompatibilità.
[L'ufficio di
consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una
delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di
altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta
provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella
regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda
pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente
dalla regione].
7. Cause
di decadenza.
[La perdita
delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma,
importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale.
Importano
altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di
ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle
elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione
siano stati accettati.
Le cause di
incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento
della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza
dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la
opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.
Decadono
dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il
giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge].

TITOLO III
Procedimento elettorale
8. Ufficio
centrale circoscrizionale e regionale.
Presso il
tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della
provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale
circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con
funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
Un cancelliere
del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario
dell'ufficio.
Ai fini della
decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati,
nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico
regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è
costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal
presidente della Corte di appello medesima.
Un cancelliere
della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di
segretario dell'Ufficio.
Per il Molise
l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di
Campobasso.
9. Liste
di candidati.
Le liste dei
candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria
del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore
8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno
antecedenti quelli della votazione;
a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale
rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8
alle ore 20.
(scadenza
27 febbraio )
Le liste devono essere presentate:
a) da
almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000
abitanti;
b) da
almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000
abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da
almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da
almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
1.000.000 di abitanti.
La firma
degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il
contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di
nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei
soggetti di cui all'art. 14 della
L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere
indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere
iscritto.
Nessun
elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Ciascuna lista
deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di
consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo
arrotondato alla unità superiore.
Di tutti i
candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita,
e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva
secondo l'ordine di presentazione.
È consentito
presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni
purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale
regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti
di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e
le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
Con la lista
dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i
certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali
appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione
della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di
un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine
improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati;
2) la
dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed
autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un
giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero,
l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio
diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della
candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di
non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1
dell'articolo 15 della
L. 19 marzo 1990, n. 55;
3) il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi
comune della Repubblica di ciascun candidato;
4) un modello
di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa
la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli
già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati
tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini
costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o
isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le
espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti
elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è
ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi
politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti
immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione
di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni
elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato
negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto
alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.
La
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare,
personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con
dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista
presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
Nessuna
sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche
composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono
espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare,
escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al
momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del
Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella
legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti
in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che
abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un
partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento
della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi
la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale
rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub
delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L’esonero
di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste
regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta
regionale collegati alle liste di cui all’articolo 9 della presente
legge.
10. Esame
ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste
o di candidati.
L'Ufficio
centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se
le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal
numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati
inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non
corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle
contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi
assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i
contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo
precedente;
2)
cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene
accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma
1 dell'articolo 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali
manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma
dell'articolo 9, ottavo comma;
3) cancella
dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non
compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli
per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o
documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) cancella i
nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione.
I delegati di
ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera,
delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e
delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L'Ufficio
centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per
udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed
ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta
stante.
Le decisioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa
giornata, ai delegati di lista.
Contro le
decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista
possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio
centrale regionale.
Il ricorso
deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella
cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto
Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere
speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie
deduzioni.
L'Ufficio
centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni
dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai
ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
11. Operazioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni
sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e
schede per la votazione.
L'ufficio
centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per
la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un
numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo
comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
2) assegna un
numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui
vi sono iscritti;
3) comunica ai
delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) procede,
per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei
candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal
sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia,
i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione;
5) trasmette
immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi
contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni
saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
Le schede sono
fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche
essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla
presente legge.
12. Norme
speciali per gli elettori.
Gli elettori
di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono
ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro
funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio,
sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della
regione.
I degenti in
ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero,
sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt.
42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle
liste elettorali di un comune della regione.
13. Voto
di preferenza.
L'elettore può
manifestare una sola preferenza.
14. Invio
del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.
I presidenti
degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il
recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati
all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Nei comuni
ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono
consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione,
che ne curerà il successivo inoltro.
Per le sezioni
dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano
le disposizioni del primo comma.
15. Operazioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale
regionale.
L'Ufficio
centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8,
entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni
elettorali, procede alle seguenti operazioni:
1) effettua lo
spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede,
per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e
provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni
riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito,
decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti
relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve
essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove
il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente
del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente
numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per
il più sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il
riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà
chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non
assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti
dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di
cui al penultimo comma del presente articolo.
Compiute le
suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a)
determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la
cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di
lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli
assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna
lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b)
procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra
elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale
parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista
tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto
nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Se, con il
quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in
complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla
circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente
ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
I seggi che
rimangono non assegnati vengono attribuiti dall’Ufficio centrale
regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;
c)
stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei
seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di
quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti
residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati
alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati
anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed
i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per
mancanza di candidati;
d)
comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del
verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi
rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il
numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero
dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la cifra
elettorale di ciascuna lista regionale;
e)
determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale
di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi,
compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma,
ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della
circoscrizione;
f)
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda
delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali,
prevale l'ordine di presentazione nella lista.
Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati
accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti
ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla
lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto
le cifre individuali più elevate.
Di tutte le
operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale.
Uno degli
esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali
delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati,
devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la
quale rilascia ricevuta.
Il secondo
esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
L'Ufficio
centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli
estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1) determina
il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina,
per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle
singole circoscrizioni;
3) procede
alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati
al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra
assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno
conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste
ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono
presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti
attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente
intero.
[Divide, poi,
la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale
quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime
divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche
di questi ultimi si procede a sorteggio.]
[I seggi
spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive
liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente
dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente
circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei
voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il
quoziente circoscrizionale.]
[Qualora in
una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui
candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio
centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il
seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella
graduatoria anzidetta.]
L'Ufficio
centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
A tal fine
effettua le seguenti operazioni:
1) determina
in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna
lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai
sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale
dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o
ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua
la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
regionale;
3) proclama
quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i
successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al
numero 2);
[4) qualora il
gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista
regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di
seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio,
assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente
comma alla lista regionale in questione;]
[5) proclama
quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale.
Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi
candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra
i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole
circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo;]
[6) verifica
quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista
regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del
totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;]
7) verifica se il totale dei seggi complessivamente
conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di
liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta
per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia
esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali
collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale
risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i
seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere
il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con
arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i
gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al
numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da
ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al
numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte
le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei
voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione
per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione
trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i
voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente
così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno
dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno
conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun
gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole
circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre
elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente
circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale
non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti
interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti
residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente
circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un
seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati
eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale
regionale attribuisce il seggio alla lista dell’altra circoscrizione
proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della
graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi,
l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla
prima circoscrizione della medesima graduatoria;
8) verifica se
il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non
uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il
trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel
caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo,
assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in
coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente
della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti
fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di
raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati
al Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore. Tali seggi sono
ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista
regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7)
del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste,
o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al
candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene
meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità
superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di
cui al primo e secondo periodo.
Dei seggi
assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai
fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste
provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del
comma 13. A tale scopo è utilizzato l’ultimo dei seggi o, qualora
necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni
collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non
risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini
percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i
seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo
siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai
candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale,
che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale,
secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo
di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista
provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in
termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini
cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati
ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non
risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un
seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del
numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra
i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al
numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l’ultimo dei seggi
o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione
collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale
risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini
percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i
seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo
siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al
candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che
hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale,
secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo
di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista
provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in
termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.
In ogni caso,
il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8)
del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi
immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato
eletto.
Ai fini del
calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite
dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non è computato il seggio del
Consiglio che, per Statuto regionale, spetta al Presidente eletto.
Nel caso in
cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui
al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale
compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati
ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra
elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al
periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a
concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e
quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero
eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali
surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.
L'Ufficio
centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le
liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base
al riparto di cui ai precedenti commi.
Di tutte le
operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice
esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza
provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio
stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella
cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
Per ogni lista
della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha
attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama
eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali
eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
16. Surrogazioni.
Il seggio che
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione,
segue immediatamente l'ultimo eletto.
La stessa
norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere
proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale
regionale.
Nel caso in
cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un
consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è
attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista
regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al
gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la
graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio
spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla
circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e
all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il
seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente
l'ultimo eletto.
16-bis. Supplenza.
1. Nel
caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi
dell'articolo 15, comma 4-bis, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, della
legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive
modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla
notificazione del provvedimento di sospensione da parte del
commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla
predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione,
affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione
della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione ai sensi dell'articolo 16.
TITOLO IV
Convalida
degli eletti e contenzioso
17. Convalida
degli eletti.
Al Consiglio
regionale è riservata la convalida della elezione dei propri
componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna
elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici
giorni dalla proclamazione.
In sede di
convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la
condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di
ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione
provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
La
deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella
segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a
coloro la cui elezione sia stata annullata.
Il Consiglio
regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni
elettorali.
18. Poteri
del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.
[Quando
successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a
trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come
causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura
prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la
decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.
La
deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella
segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a
colui che sia stato dichiarato decaduto.
Quando per un
consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle
incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio
regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela
contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per
rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il
Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga
sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere
regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.
Qualora il
consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici
giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.
La
deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella
segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a
colui che sia stato dichiarato decaduto.
Le
deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su
istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere
promosse anche dal Commissario del Governo nella regione].
19. Ricorsi.
Per i ricorsi
in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di
operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2,
3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147.
Le azioni
popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune
dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della
regione nonché al Commissario del governo.
Per tutte le
questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è
competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della
regione.
TITOLO V
Disposizioni finali
20. Svolgimento
contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e
della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.
Nel caso la
elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia
luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei
consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è
regolato dalle disposizioni seguenti:
1) l'elettore,
dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal
presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso,
relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo
avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente
stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
2) il
presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a
quelle per la elezione del Consiglio regionale.
Terminate le
operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:
a)
provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
b)
rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre
elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le
schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le
carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e
provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
c) alle
ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata
l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e
dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di
scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio
provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed
essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola
elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni
provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i
predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera
dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.
Nel caso la
elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo
contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei
deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle
previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede
relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli
scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.
21. Spese.
Le spese
inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi
comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali,
sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al
trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri
comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non
facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle
regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati
dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Nel caso di
contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione
dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli
consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite
in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla
consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle
elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali,
sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai
comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per
ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni
stessi.
Nel caso di
contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione
del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da
adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei
consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono
ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di
due terzi e di un terzo.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
22. Attuazione
delle prime elezioni regionali.
Le prime
elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo
contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi
entro l'anno 1969 ai sensi dell'art. 2 della
L. 10 agosto 1964, n. 663.
Entro quella
scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario
delle regioni.
23. Norme
per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli
regionali.
Per la prima
elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati,
d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui
circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per
l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà
anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 2.
24. Norme
in materia di ineleggibilità.
Per la prima
elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste
dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di
convocazione dei comizi.
25. Sede
e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie
per il funzionamento del Consiglio stesso.
La prima
riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede
dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.
Le
attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono
disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione
provinciale.
Nella
prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del
regolamento interno previsto dall'art. 20 della
L. 10 febbraio 1953, n. 62 , saranno
applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del
consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni
e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della
stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel
testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148
, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non
contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.
26. Spese
per la prima elezione dei consigli regionali.
Le spese per
la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.
Gli oneri
relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali
e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente
legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali
interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato
in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine
perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
I fondi
occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli
uffici periferici, possono essere forniti con ordini di
accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art.
56 del
R.D. 18 novembre 1923, numero 2440 , e
successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento
possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
Nel caso di
contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la
elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione
dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono
ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati
alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni
alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali,
sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai
comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna
provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.
Alle
somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti
disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma
dell'art. 36 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo
della legge
23 febbraio 1995, n. 43
(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario), come recepito con s.m.i. ed aggiornato, con le modifiche ed integrazioni
disposte dalla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale) pubblicata nel BURU del 5 gennaio 2010
– suppl. ord. n. 1
Art. 1.
1. I consigli
delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale
con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2.
Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono
eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le
disposizioni contenute nella
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni.
3. Un
quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione, oltre al
candidato alla presidenza della Giunta regionale, è eletto con sistema
maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi
previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di
ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della
corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui
all'articolo 9 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di
nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con
almeno un gruppo di liste provinciali presentate in entrambe le
province della regione. Tale dichiarazione è efficace solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione
della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di
elettori pari a quello stabilito dalla lettera c), comma 2
dell’articolo 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni
ed integrazioni. In caso di scioglimento del consiglio regionale che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima
applicazione della presente legge, il numero minimo delle
sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente
periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma,
della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di
cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali,
nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste,
tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la
possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per
non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il
sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà
comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono
ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari
sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente
visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di
informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i
cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista
regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei
consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza
della Giunta regionale.
6. In ogni
lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso
di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più
vicina.
7. …..
8. La
presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui
all'articolo 9 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla
dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al
comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista
regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale
collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Più liste
provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal
caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero
dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. .....
11. Alle
liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni
degli articoli 9, 10 e 11 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale
all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le
liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del
ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno
antecedente quello della votazione.
Art. 2.
1. La
votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica
scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno
di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da
una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla
destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista
della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai
contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo
nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i
relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio
rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la
medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il
relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro
di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste
provinciali con la medesima lista regionale la collocazione
progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita
mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più
ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il
suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel
relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo
il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi
nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste
regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per
il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul
nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto
per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso
anche a favore della lista regionale collegata.
Art. 3.
1. ...
2. ...
3. ...
Art. 4.
1. Le
elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera
del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
1 della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei
consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo
all'entrata in vigore della presente legge.
2. .....
Art. 5.
1. Le spese
per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni
regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo
massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89
incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054
per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che
si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la
campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89.
Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la
campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto
consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro
che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista
regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque
superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle
liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le
spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai
candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché
sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate,
ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei
singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere
quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma,
numero 3), della
legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese
per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che
partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono
superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato
per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti
nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle
circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.
4. Alle
elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si
applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni:
a) articolo 7,
commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5
milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando
l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6,
intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il
presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
b) articolo 8,
intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei
consigli regionali;
c) articolo
11;
d) articolo
12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive
Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3,
intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente
del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio
elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
e) articolo
13;
f) articolo
14;
g)
articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi
previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo;
commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti
riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10,
intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il
Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13,
intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui
all'articolo 1 della
legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive
modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di
spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo
alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata
legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19,
primo periodo.
5. La
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere
trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.
Art. 6.
1. Il
contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della
legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive
modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla
moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli
abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento
generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente
della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso
anno.
2. Il
contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla
rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è
ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti
nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un
candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.
Art. 7.
1. Non sono
ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo
abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti
validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato
la percentuale del 5 per cento.
Art. 8.
1. Se nel
corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e
giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica
del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
2. Con proprio
decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il
Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il
presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in
carica del consiglio regionale.
Art. 9.
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
“1. Ai sensi dell’articolo 42 dello
Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio
regionale è composto da trenta (30) membri, di cui ventiquattro
(24) eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei (6)
eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali,
insieme con il Presidente della Giunta regionale, nei modi
previsti dalle disposizioni delle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995,
come modificate dalla presente legge.
2. Le liste provinciali per le
elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e
ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3. In ogni lista provinciale
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore
ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si
procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti e i
partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano
rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a
versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese
elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in
materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la
contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a
un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai
candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito.
L’ammontare della somma è stabilito con decreto del Presidente
della Giunta regionale su conforme deliberazione dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale.”.
La
Corte costituzionale, con
sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz.
Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone
l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici
regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro
che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.
L'art. 10, n. 8,
L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato
l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente
legge.
“1. Il Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, è
eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il
rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l'Ufficio centrale
regionale, di cui all’articolo 8 della legge n. 108/1968, sono
presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da
parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo
giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli
della votazione.
3. La presentazione delle
candidature di cui al comma 2 è accompagnata dalla dichiarazione
di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali da parte
del candidato Presidente, dall'accettazione del collegamento da
parte dei delegati delle liste provinciali collegate, nonché dal
certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di
un qualsiasi comune della Repubblica.
4. La presentazione delle
candidature e le dichiarazioni di collegamento di cui al comma 3
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e s.m.i..
5. La candidatura alla carica di
Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di
accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo
14 della legge n. 53/1990 e s.m.i., contenente la nomina del
delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 2.
6. L'Ufficio centrale regionale
ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le
candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente
legge, comunica senza indugio agli Uffici centrali
circoscrizionali, di cui all’articolo 8 della legge n. 108/1968,
l'avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta
regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua
il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del
relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. Sono candidati alla presidenza
della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui
all’articolo 1, comma 3 della legge n. 43/1995.
8. È proclamato eletto Presidente
della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
9. Il Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, fa
parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri
regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta
regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a
liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini
l’Ufficio centrale regionale utilizza l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il
medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della
Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti espressi in
termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale, fatto
salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 14,
dell’articolo 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla
presente legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
provinciali collegate siano stati assegnati con quoziente intero
in sede circoscrizionale, è individuato quello assegnato al gruppo
di liste, collegato al candidato non eletto alla carica di
Presidente della Giunta regionale, che ha conseguito la minore
cifra elettorale a livello regionale; entro tale gruppo è
individuato il seggio che sarebbe stato assegnato alla lista
provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa
in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.
10. Ai fini di cui alla presente
legge è definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di
gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente
della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano
formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo
simbolo, in entrambe le circoscrizioni provinciali”.
Numero così sostituito dall'art. 3,
L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22
gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
“1. Il Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, è
eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il
rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l'Ufficio centrale
regionale, di cui all’articolo 8 della legge n. 108/1968, sono
presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da
parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo
giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli
della votazione.
3. La presentazione delle
candidature di cui al comma 2 è accompagnata dalla dichiarazione
di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali da parte
del candidato Presidente, dall'accettazione del collegamento da
parte dei delegati delle liste provinciali collegate, nonché dal
certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di
un qualsiasi comune della Repubblica.
4. La presentazione delle
candidature e le dichiarazioni di collegamento di cui al comma 3
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e s.m.i..
5. La candidatura alla carica di
Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di
accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo
14 della legge n. 53/1990 e s.m.i., contenente la nomina del
delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 2.
6. L'Ufficio centrale regionale
ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le
candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente
legge, comunica senza indugio agli Uffici centrali
circoscrizionali, di cui all’articolo 8 della legge n. 108/1968,
l'avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta
regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua
il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del
relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. Sono candidati alla presidenza
della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui
all’articolo 1, comma 3 della legge n. 43/1995.
8. È proclamato eletto Presidente
della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
9. Il Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, fa
parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri
regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta
regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a
liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini
l’Ufficio centrale regionale utilizza l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il
medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della
Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti espressi in
termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale, fatto
salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 14,
dell’articolo 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla
presente legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
provinciali collegate siano stati assegnati con quoziente intero
in sede circoscrizionale, è individuato quello assegnato al gruppo
di liste, collegato al candidato non eletto alla carica di
Presidente della Giunta regionale, che ha conseguito la minore
cifra elettorale a livello regionale; entro tale gruppo è
individuato il seggio che sarebbe stato assegnato alla lista
provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa
in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.
Comma così sostituito dall’art. 9 della l.r. n. 2/2010. Ai sensi
del comma 4 dell’art. 3 della l.r. n. 2 /2010 “La lista regionale,
a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un
candidato residente per ciascuna delle province della Regione.”.
La Corte costituzionale, con
sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato,
tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.
L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a
lire 62.265.910 dall'art. 1,
D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo
2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1,
D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo
2005, n. 65).
L'originario importo di lire 10 è stato così rivalutato dall'art.
1,
D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo
2005, n. 65).
L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a
lire 62.265.910 dall'art. 1,
D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo
2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1,
D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo
2005, n. 65).
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