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Com'è noto l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali. In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul disposto normativo ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e pro'(inciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
A tal fine "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula inequivocabilmente che "l'entità della riduzione" applicata è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale. AI fine di offrire un'esemplificazione circa la nuova composizione dei consigli comunali e provinciali, fissata ai sensi dell'art. 37 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 sulla base della popolazione residente, come rideterminata dalla normativa in parola, è stata predisposta la tabella n. 1 che si allega.
Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.
CONSIGLIERI COMUNALI ESCLUSO IL SINDACO
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