Com'è noto l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali.

In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul disposto normativo ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e pro'(inciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

 

A tal fine "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula inequivocabilmente che "l'entità della riduzione" applicata è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale.

AI fine di offrire un'esemplificazione circa la nuova composizione dei consigli comunali e provinciali, fissata ai sensi dell'art. 37 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 sulla base della popolazione residente, come rideterminata dalla normativa in parola, è stata predisposta la tabella n. 1 che si allega.

 

Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità

superiore.

 

CONSIGLIERI COMUNALI ESCLUSO IL SINDACO

PRECEDENTE COMPOSIZIONE

        T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)

COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011

 Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010

Popolazione superiore a un milione di abitanti

60

Popolazione superiore a un milione di abitanti

48

Popolazione superiore a 500.000 abitanti

50

Popolazione superiore a 500.000 abitanti  

40

Popolazione superiore a 250.000 abitanti

46

Popolazione superiore a 250.000 abitanti  

36

Popolazione superiore a 100.000 abitanti       

40

Popolazione superiore a 100.000 abitanti o   capoluoghi di provincia          

32

Popolazione superiore a 30.000 abitanti         

30

Popolazione superiore a 30.000 abitanti

24

Popolazione superiore a 10.000 abitanti

20

Popolazione superiore a 10.000 abitanti

16

Popolazione superiore a 3.000 abitanti           

16

Popolazione superiore a 3.000 abitanti       

12

Popolazione altri comuni                                 

12

Popolazione altri comuni

9