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Finanziaria per il 2010
La legge finanziaria per il 2010 - L. 23 dicembre 2009, n. 191, modificata ed integrata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 – ha operato una significativa innovazione sull’ordinamento degli enti locali, sia procedendo ad una riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, sia provvedendo alla soppressione di alcuni organi non istituzionali, come il difensore civico, il direttore generale, le circoscrizioni di decentramento, i consorzi di funzioni.
La riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali – correlata anche a quella degli assessori comunali e provinciali – costituisce un’anticipazione della futura riforma dell’ordinamento degli enti locali, preannunciata con l’emanazione del nuovo codice delle autonomie e pertanto la sua inclusione nella legge finanziaria costituisce un’anomalia, trattandosi di riforma istituzionale, che non ha riferimenti con la finanza pubblica. La sua previsione ed inclusione nella legge finanziaria è stata frutto di una forzatura, avendola presentata come corollario di una riduzione dei costi della politica e come conseguenza della riduzione dei fondi ordinari che lo Stato eroga agli enti locali; la riduzione dell’entrate degli enti locali sarebbe compensata dalla riduzione dei numero dei consiglieri e degli assessori. L’art. 2, comma 184 della L. 191 del 2010, come modificato dall’art. 1 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, dispone che “In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L’entità della riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 267 del 2000, come sopra modificato dalla legge finanziaria per il 2010, che opera un riduzione del 20 per cento dei consiglieri, con arrotondamento all’unità superiore, il nuovo Consiglio comunale è formato dal Sindaco e da un numero di consiglieri pari a: - 48 membri nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; - 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; - 37 membri nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; - 32 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia; - 24 membri nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; - 16 membri nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; - 13 membri nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; - 10 membri negli altri Comuni. Di conseguenza, il nuovo Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri pari a: 36 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; 29 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; 24 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; 20 membri nelle altre Province.
La legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione
Composizione dei Consigli e delle Giunte degli enti locali
Si riassumono le novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2010, sulla nuova composizione dei Consigli e delle Giunte di Comuni e Province, anche alla luce delle modificazioni introdotte dal D.L. 2 del 2010. La legge 26 marzo 2010, n. 42 che ha convertito in legge il citato decreto legge ha apportato altre significative innovazioni che sommariamente vengono illustrare.
Viene precisato che il computo dei consiglieri comunali va fatto non tenendo conto del Sindaco e del Presidente della Provincia, che vanno invece calcolati ai fini della composizione delle Giunte.
Inoltre, per le Giunte provinciali, la riduzione non è più di un quinto, ma di un quarto, al pari di quelle comunali. Tutto ciò premesso e tenendo conto dell’arrotondamento all’unità superiore, fermo restando il limite massimo dei 12 assessori, le Giunte comunali avranno la seguente composizione:
- Consiglio comunale con 48 consiglieri 12 assessori - Consiglio comunale con 40 consiglieri 11 assessori - Consiglio comunale con 37 consiglieri 10 assessori - Consiglio comunale con 32 consiglieri 9 assessori - Consiglio comunale con 24 consiglieri 7 assessori - Consiglio comunale con 16 consiglieri 5 assessori - Consiglio comunale con 13 consiglieri 4 assessori - Consiglio comunale con 10 consiglieri 3 assessori
Per quanto concerne gli assessori provinciali, si avrà la seguente composizione: - Consiglio con 36 consiglieri 10 assessori - Consiglio con 29 consiglieri 8 assessori - Consiglio con 24 consiglieri 7 assessori - Consiglio con 20 consiglieri 5 assessori
La medesima legge di conversione, ripristina la figura del difensore civico per le Province, con possibilità per i Comuni di convenzionarsi con la Provincia per usufruire dell’operato del difensore civico provinciale.
Circa la soppressione dei direttori generali si prevede la deroga per i Comuni sopra i 100 mila abitanti.
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